Art. 4.
(Professione di omeopata)

      1. Il laureato in omeopatia ha il titolo di medico ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario, nel rispetto della normativa vigente. Egli può essere anche inserito o convenzionato con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dalle norme vigenti in materia.